Inammissibilità dell’opposizione – Giudice di pace Palermo, 27/04/2012
E’ inammissibile l’opposizione all’esecuzione con la quale l’opponente contesti, in relazione agli estratti di ruolo della Serit S.p.A., l’omessa notificazione delle cartelle esattoriali cui essi si riferiscono, con conseguente estinzione dell’obbligo di pagare le sanzioni. L’opposizione presuppone la notifica di un atto produttivo di effetti pregiudizievoli nella sfera del destinatario per cui è inammissibile, per mancanza di interesse concreto ed attuale ad agire, l’opposizione formulata avverso atti che non siano stati preventivamente notificati all’indirizzo dell’opponente ed avverso gli atti interni dell’opposto.
Il ricorrente proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso sette estratti di ruolo della SERIT Sicilia s.p.a., della cui esistenza egli avrebbe appreso recentemente, attraverso una interrogazione sulla propria posizione, effettuata presso il concessionario della riscossione.
Assume che le cartelle di pagamento cui detti estratti ruolo si riferiscono non gli sarebbero mai state notificate, cosi come mai gli sarebbero stati notificati i verbali di accertamento di violazioni del codice della strada e le ordinanze-ingiunzione posti a base delle iscrizioni a ruolo, relative a sanzioni ed accessori.
Chiaramente dalla mancata notifica, il ricorrente deduce l’estinzione dell’obbligo di pagare le sanzioni, sia per il mancato rispetto del termine prescritto dall’art. 201 c.d.s., sia per il decorso del termine quinquennale di cui all’art. 28 L. n. 689 del 1981.
Nel prendere in esame la vicenda, il Giudice sottolinea che avverso la cartella esattoriale o l’avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni:
a) l’opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all’interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori:
b) l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, o si adducano falli estintivi sopravvenuti, alla formazione del titolo;
c) l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora (tra le tante v. Cass. 9189/2006, 15149/2005, 489/2000, 9087/2003).
Nel caso di specie, il quale riguarda “l’esistenza dì un valido titolo e cioè la regolarità del procedimento di accertamento della sanzione amministrativa e di formazione del titolo esecutivo” si procede azionando il caso a) predetto.
E’ infatti noto che il titolo (per procedere all’esecuzione) può essere contestato per la prima volta anche in sede di opposizione alla cartella esattoriale od all’avviso di mora qualora si deduca la mancata notifica del verbale di accertamento o dell’ordinanza-ingiunzione (Cass 18207/2003).
Alla luce dei criteri sopra enunciati va ritenuto che la eccezione di estinzione ex art. 201 c.d.s. sollevi una questione rientrante tra quelle di cui al punto sub a), il cui esame va devoluto alla cognizione del giudice di pace con la procedura di cui alla L. n. 689 del 1981, mentre la eccezione di prescrizione va qualificata come opposizione all’esecuzione.
L’opposizione agli estratti di ruolo
L’opposizione costituisce, per sua natura e struttura, una reazione del destinatario di un atto avverso quest’ultimo e mira a paralizzare l’iniziativa dell’autore dell’atto, che è attore in senso sostanziale, attraverso la formulazione di eccezioni o contestazioni.
Essa presuppone dunque la notifica di un atto produttivo di effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica del destinatario, cui si resiste.
Nel caso di specie, al contrario si tratta di un’opposizione agli estratti di ruolo (dei quali era venuto a conoscenza il debitore).
In tal senso il Giudice ritiene che l’opposizione nel caso specifico è da ritenersi inammissibile per mancanza di interesse, concreto ed attuale, ad agire l’opposizione avverso atti che non sono pervenuti all’indirizzo dell’opponente.