Il termine per le domande di partecipazione alla liquidazione è ordinatorio

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Nella liquidazione del patrimonio la fissazione del termine entro il quale i creditori devono trasmettere le istanze di partecipazione alla liquidazione è rimesso alla discrezionalità del liquidatore.

Fermo quanto sopra, tutte le domande trasmesse dopo la scadenza del termine fissato dal liquidatore devono comunque considerarsi ammissibili. Difatti non essendo fissato dalla legge un termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla liquidazione e non essendo il predetto espressamente qualificato come perentorio, induce a ritenere che esso sia ordinatorio.

Tribunale Mantova Sez. II, Sent., 01-02-2021

Il Giudice,

– letti gli atti del procedimento n. 5/2020 concernente la liquidazione del patrimonio, aperto su istanza di T. G. e di G. D. ai sensi dell’art. 14 della L. n. 3 del 2012;

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– osservato che il liquidatore nominato, dott. B. M., ha rimesso gli atti a questo Giudice ai sensi dell’art. 14 octies co. 3 della L. n. 3 del 2012 evidenziando 1) di non avere ammesso al passivo il credito vantato da G. B. (in qualità di procuratore di C. s.p.a.) e ciò in quanto l’istituto di credito ha presentato la domanda di insinuazione il giorno 20-12-2020 e cioè oltre il termine fissato per la presentazione delle domande, avendo egli indicato come data, a tal fine, quella del 30-11-2020 e quella del 31-12-2020 per la formazione dello stato passivo; 2) che la legge sul sovraindebitamento non prevede un termine per la presentazione di domande tardive; 3) che la banca si è opposta a tale esclusione chiedendo di essere inserita nello stato passivo per l’importo di 45.954,29 in via chirografaria;

– esaminate le osservazioni formulate dal creditore istante;

– rilevato che l’ipotesi della presentazione di domande tardive non risulta normata dalla L. n. 3 del 2012;

– osservato che il termine di presentazione delle domande previsto dall’art. 14 sexies della L. n. 3 del 2012 (peraltro fissato dal liquidatore -e non dalla legge né dal giudice- peraltro in assenza di specifici criteri) non è qualificato come perentorio, che dalla L. n. 3 del 2012 non possono trarsi inequivocabili elementi da cui dedurre l’inammissibilità della domanda e che la procedura di liquidazione del patrimonio può portare all’esdebitazione con conseguente definitiva estinzione del diritto del creditore, ciò che impone di interpretare la norma in esame in modo restrittivo, non essendo consentito riconoscere fattispecie di decadenza dal diritto di agire a tutela di un diritto soggettivo non espressamente previste dalla legge;

– rilevato inoltre che nel sistema delle esecuzioni coattive è prevista, sia pure con diversi effetti, la possibilità di presentare tardivamente domande di partecipazione alla distribuzione del ricavato (si vedano gli artt. 101 e 209 l.f. in materia concorsuale nonché l’art. 499 c.p.c. nella espropriazione individuale);

– osservato infine che la possibilità di presentare domande tardive nelle procedure di sovraindebitamento è stata prevista nel decreto correttivo del codice della crisi di impresa e, precisamente, nell’art. 29 del D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147;

– considerato pertanto che, alla stregua di una interpretazione letterale e sistematica dell’art. 14 octies co. 3 della L. n. 3 del 2012, la domanda di ammissione tardiva al passivo, debba considerarsi ammissibile (in tal senso vedasi Trib. Udine 7-7-2020);

– ritenuto, quanto al merito, che il credito dell’istituto di credito appare documentato dalla documentazione negoziale e contabile allegata e che il liquidatore non ha sollevato contestazioni circa la fondatezza della domanda;

P.Q.M.
– visto l’art. 14 octies co. 3 della L. n. 3 del 2012, ammette G. B. (in qualità di procuratore di C. s.p.a.) al passivo di T. G. e G. D. in via chirografaria per 45.954,29 e dispone la conseguente modifica dello stato passivo.

Si comunichi.

Così deciso in Mantova, il 1 febbraio 2021.

Depositata in Cancelleria il 1 febbraio 2021.

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