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Sfratto per morosità in presenza di figli minorenni
Spesso ci vengono inviate richieste di assistenza nei casi di sfratto con figli minorenni. Se l’inquilino non paga il canone rischia lo sfratto per morosità. Ma cosa succede se in casa ci sono bambini minorenni?
Lo sfratto per morosità è una procedura semplificata tramite la quale il padrone di casa può liberare l’immobile in tempi relativamente brevi (sicuramente inferiori a quelli di un giudizio ordinario). La presenza nel nucleo familiare di figli minorenni può dilazionare notevolmente i tempi di rilascio dell’immobile ed esecuzione dello sfratto.
Analizziamo la situazione nel dettaglio.
Il procedimento di sfratto nel caso di presenza di figli minorenni
Ordinariamente (quindi anche senza figli minori) il procedimento di sfratto comporta la notifica di un atto di intimazione a liberare l’immobile con relativa citazione dell’inquilino moroso di comparire davanti al Giudice per l’udienza di convalida di sfratto.
Il conduttore (inquilino) debitore che compare all’udienza davanti al Giudice potrà opporsi allo sfratto riportando le proprie motivazioni, ma sopratutto:
- l’inquilino moroso, convocato in giudizio, potrà evitare lo sfratto pagando tutti i canoni arretrati, comprese gli oneri accessori, interessi e spese legali maturate;
- l’inquilino moroso che si trovi in comprovate condizioni di difficoltà economica, può richiedere al Giudice un termine di grazia non superiore a novanta giorni per provvedere al pagamento;
- Il termine suddetto è aumentato a centoventi giorni se l’inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, è conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficoltà.
Le indicazioni sopra riportate sono valide per qualunque tipologia di sfratto e non solo nel caso di figli minorenni.
Però, nella prassi consolidata in ogni Tribunale, la presenza dei figli minori a carico e la condizione di difficoltà economica (anche temporanea) sono sicuramente motivo per poter concedere i termini suddetti (90 e 120 giorni).
In altri termini, in presenza di figli a carico, sarà molto probabile che l’inquilino moroso possa ottenere un rinvio dell’udienza di convalida fino a 120 giorni al fine di provvedere al pagamento.
Termine di grazia e pagamento tardivo
Se è vero che il Giudice, in seno all’udienza di convalida, può concedere il termine di grazia ex art. 55 L. 392/1978; d’altra parte il pagamento tardivo è possibile sino ad massimo di tre volte nel corso di un quadriennio.
Oltre le tre volte nel quadriennio lo sfratto verrà convalidato senza possibilità di rinvio.
In merito si riporta il testo dell’art. 55 L.392/1978:
Art. 55 – Termine per il pagamento dei canoni scaduti
La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all’articolo 5 può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l’importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice.
Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non superiore a giorni novanta.
In tal caso rinvia l’udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato.
La morosità può essere sanata, per non più di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma è di centoventi giorni, se l’inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, è conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficoltà.
Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.
Possiamo quindi affermare che in materia di sfratto in presenza di figli minori il legislatore non prevede una disciplina specifica ma risulterà concedibile da parte del Giudice, senza particolari problemi, le disposizioni relative all’inquilino in difficoltà economiche.
Fase di esecuzione dello sfratto con figli minorenni
Una volta ottenuta l’ordinanza di convalida il Giudice dovrà disporre le modalità di rilascio. Nello specifico l’art. 56 L. 392/1978 prevede:
Art. 56 – Modalità per il rilascio
1. Con il provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa motivazione che tenga conto anche delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore nonché delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data dell’esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento.
2. Nelle ipotesi di cui all’articolo 55, per il caso in cui il conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell’esecuzione non può essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento.
3. Qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio, il locatore e il conduttore possono, in qualsiasi momento e limitatamente alla data fissata per l’esecuzione, proporre al tribunale in composizione collegiale l’opposizione di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
4. Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l’esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile.
In altri termini il legislatore prevede che l’esecuzione dello sfratto:
- nel caso di concessione del termine di grazie deve essere fissata entro 60 giorni dalla scadenza del termine concesso (chiaramente laddove l’inquilino moroso non abbia pagato);
- entro il termine massimo di sei mesi dalla data del provvedimento di convalida che dispone il rilascio dell’immobile;
- entro il termine massimo di dodici mesi, sempre a decorrere dalla data disposta per il rilascio dell’immobile laddove vi siano circostanze eccezionali.
Anche in questo caso, sebbene il legislatore non preveda una disciplina ad hoc per lo sfratto con minorenni, tale ipotesi può agevolmente rientrare nelle suddette circostanze eccezionali, sussistendo la necessità di dover tutelare l’incolumità dei minorenni.
Sfratto: intervento dell’ufficiale giudiziario e dei servizi sociali
Laddove l’inquilino moroso non vuole liberare l’immobile sarà necessario procedere tramite esecuzione forzata.
In caso di presenza di figli minorenni, l’ufficiale giudiziario che interviene per l’esecuzione dello sfratto dovrà attivare i relativi servizi sociali al fine di tutelare i minori e consentire l’individuazione di un alloggio idoneo per il nucleo familiare.
Questo è probabilmente il problema più rilevante. Difatti la reale esecuzione dello sfratto potrà essere rinviata sino a quando il Comune di competenza non abbia individuato un alloggio da assegnare al nucleo familiare.
L’ufficiale Giudiziario potrà ordinare una sospensione dell’esecuzione dello sfratto per il tempo necessario a trovare una casa libera da parte del Comune.
In merito riporto alcuni link interessanti:
Sfratto dei minorenni e l’intervento del Giudice Tutelare
Nei casi più gravi, laddove il predetto alloggio non risulti reperibile, è possibile richiedere l’intervento del Giudice Tutelare.
Il Giudice con l’assistenza dei servizi sociali potrà provvedere ad allontanare momentaneamente i minori dal nucleo familiare assegnandoli ad una comunità fino a quando i genitori non abbiano trovato una casa dove vivere.
Evidente che la premura del legislatore sia quella di tutelare i figli minori, i quali subiscono senza alcuna colpa le conseguenze dell’insolvenza dei genitori.
La legge cerca di trovare una soluzione di compromesso tra il diritto del padrone di casa di ottenere il rilascio dell’immobile e la tutela dell’incolumità dei minorenni.